Gestione separata: aliquote in aumento dello 0,51% dal 1 luglio 2017 – Tempo fino a ottobre per adeguarsi all’aumento (circ. Inps n. 122/2017)

La legge n. 81/2017 c.d. “Jobs Act autonomi” ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, l’art. 7 “Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL” ha stabilito che, a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Al riguardo, è intervenuta la circolare INPS n. 122 del 28 luglio 2017 con la quale l’Istituto ha fornito precisazioni e rideterminato, per ciascuna delle categorie interessate, le aliquote dovute alla gestione separata con la maggiorazione dello 0,51% a titolo di Dis-Coll.

Con riguardo agli adempimenti procedurali ed ai versamenti, L’INPS ha precisato che, benché la “nuova” aliquota del 33,23 % esplichi la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative.

E pertanto:

i versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.

– la presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

 

By | 2017-07-29T11:20:01+00:00 luglio 29th, 2017|News|