Proroga dei termini in materia di lavoro dopo il c.d. Milleproroghe:

PARLAMENTO-22.07.2016

Si riportano, di seguito, alcune proroghe in materia di lavoro, così come introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini»:

1 – Collocamento obbligatorio (Disabili)

È rinviato al 1° gennaio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro che occupano tra i 15 e 35 dipendenti di assunzione di un disabile. Viene meno, pertanto, la scadenza del 1° marzo p.v. entro cui, in base alla L. n. 68/1999 così come modificata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act), andava effettuata l’assunzione obbligatoria. Sotto il profilo normativo viene, infatti, rinviata la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999 sì che, fino al 1° gennaio 2018, l’obbligo continuerà a scattare solo in caso di nuove assunzioni secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2016.

2 – Indennità di disoccupazione per co.co.co (Dis-Coll)

La possibilità di richiedere la disoccupazione per i collaboratori è prorogata sino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

 3 – Denunce di infortunio a fini statistici e informativi

Al fine di consentire all’Inail di predisporre la procedura telematica, slitta dal 12 aprile al 12 ottobre 2017 la decorrenza dell’obbligo, a carico di datori di lavoro, della comunicazione in via telematica all’Inail, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello in cui è avvenuto l’infortunio.

4 – Libro unico del lavoro (L.U.L.) telematico

L’obbligo di tenuta telematico del Libro Unico del Lavoro, inizialmente fissato ad opera del D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) al 1° gennaio 2017, è prorogato al 1° gennaio 2018.

By | 2017-04-12T09:12:06+00:00 marzo 17th, 2017|News|