Assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Lavoro intermittente

Nella Lettera Circolare n. 49/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, richiamando nella trattazione diverse pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità susseguitesi nel tempo, oltre ché pronunce della Corte Costituzionale, l’INL ribadisce che la mancata valutazione dei rischi comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per violazione di disposizione imperativa e precisa che tale conversione «non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro in termini quantitativi e qualitativi realmente effettuato sino al momento della conversione».

Pertanto, nel confermare l’orientamento della più recente giurisprudenza, l’INL afferma che alla violazione della citata norma imperativa (art. 14, D. Lgs. n.81/2015) «consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale».

 

By | 2018-05-18T15:02:15+00:00 maggio 18th, 2018|News|