TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024

Il decreto legislativo n. 216/2023 modifica, per l’anno d’imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui al D.L. n. 3/2020.

Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto in commento, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari.

Restano invece invariate le condizioni già previste per il riconoscimento del trattamento integrativo per i contribuenti con reddito complessivo di ammontare superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, così come la previsione secondo la quale nessun trattamento integrativo è previsto per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 28.000 euro.

 

 

By | 2024-02-24T12:50:18+00:00 febbraio 24th, 2024|News|