AUMENTO DELL’INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE (MATERNITA’ FACOLTATIVA)

 La Legge di bilancio 2024 prevede l’incremento dal 30%

  • al 80% della retribuzione, nel limite massimo di 1 mese, 
  • al 60% della retribuzione, nel limite massimo di un mese ulteriore al primo,

dell’indennità economica per congedo parentale fruito dalla madre o, in alternativa, dal padre, da usufruire entro il 6° anno di vita del figlio.

 

NOVITA’ PER IL 2024

In via sperimentale, per il solo anno 2024, anche l’indennità per il mese ulteriore al primo è elevata al 80% della retribuzione.

 

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA: l’incremento si applica a condizione che il congedo di maternità o di paternità (maternità obbligatoria), rispettivamente per la madre e il padre, termini successivamente al 31.12.2023.

 

 

By | 2024-03-13T17:36:47+00:00 marzo 13th, 2024|News|