REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IRPEF PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024

RIMODULAZIONE DI ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Il decreto legislativo n. 216/2023 ha previsto che, per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’articolo 11, comma 1, del TUIR è prevista, dunque, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.

 

MODIFICA DELLE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Il decreto legislativo n. 216/2023, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

Viene, pertanto, ampliato fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

 

REDDITO COMPLESSIVO PER DETERMINAZIONE DETRAZIONI / AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni disciplinate dall’articolo 13 del TUIR, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del medesimo TUIR.

Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (si segnala che la disciplina dell’ACE è abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023).

 

By | 2024-02-24T12:30:44+00:00 febbraio 16th, 2024|News|