D.L. 79/2018: Proroga obbligo fatturazione elettronica solo per cessioni di carburanti presso i distributori di benzina

La proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica disposta dal D.L. n. 79/2018 riguarda solo le cessioni di carburante presso distributori stradali di benzina e gasolio.

Pertanto:

1) Da domani 1° luglio 2018 resta confermata l’entrata in vigore dei seguenti obblighi:

  • obbligo di fatturazione elettronica per:
    • la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
    • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

 

  • Inoltre, obbligo di pagamento in forma tracciata (esempio: carte di credito, debito, prepagate, etc.) per la deducibilità fiscale delle spese per carburante per autotrazione. Il pagamento in contanti, pertanto, comporterà la non deducibilità fiscale di tali spese.

 

2) Dal 1° gennaio 2019, per effetto della proroga, invero, entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per la cessione di carburanti (gasolio e benzina) per autotrazione effettuata presso i distributori stradali di benzina e/o gasolio.

By | 2018-06-30T10:45:00+00:00 giugno 30th, 2018|News|