L’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc) è una delle novità contenute nel decreto legge n. 4/2019.
Il datore di lavoro, che volesse beneficiare di questo incentivo, deve comunicare telematicamente attraverso la piattaforma digitale presso l’ANPAL, le disponibilità dei posti vacanti da occupare e assumere il beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato, anche tramite il contratto di apprendistato.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il rispetto dei principi generali di accesso alle agevolazioni di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 150/2015 (es. possesso del DURC, rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incremento occupazionale netto etc.)
Detto esonero è riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque per un importo non superiore a € 780,00 mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
Se in seguito ad un percorso formativo o di riqualificazione presso un Ente accreditato il beneficiario del reddito di cittadinanza abbia ottenuto un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume è riconosciuto l’esonero, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque per un importo non superiore a € 390,00 mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità.
L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
In caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.