INCENTIVO OCCUPAZIONE “NEET” PER GIOVANI DAI 16 AI 29 ANNI PROROGATO PER IL 2019

Con il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581/2018 è stato prorogato l’incentivo a favore di tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano nel corso dell’anno 2019, giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani”, con un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione (c.d. NEET). Nel caso di giovani di età inferiore a 18 anni, questi devono aver assolto al diritto/dovere di istruzione e formazione.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’agevolazione è riconoscibile, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
  • rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • rapporti di lavoro subordinato per i soci lavoratori di cooperativa.

L’incentivo spetta sia in ipotesi di assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.

ESCLUSIONI

  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente
  • ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.
  • contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto mancherebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET del giovane.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060,00 euro su base annua, riparametrato su base mensile per dodici mensilità per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione. In caso di part-time l’importo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art.31 D. Lgs. n. 150/2015).

L’incentivo, infine, è soggetto alla disciplina degli aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 (incremento occupazionale netto, etc.).

By | 2019-07-18T17:08:49+00:00 luglio 18th, 2019|News|