Adesione alla c.d. rottamazione-bis entro il 15 maggio 2018

Martedì 15 maggio 2018 scade il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi, c.d. rottamazione-bis, così come da ultimo prevista dall’art. 1, comma 4, del D. L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172.

In tal caso, i soggetti che si vedranno accogliere l’istanza dovranno pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L’istanza va presenta utilizzando il modello DA-2000/17, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche sul proprio sito web.

Soggetti interessati sono i contribuenti con debiti iscritti a ruolo relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nei periodi dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, ai quali la legge fa seguire differenti tempistiche di risposta da parte dell’Agenzia e di pagamento per il contribuente.

In particolare:

a) per i carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente la comunicazione di accoglimento o diniego dell’istanza di adesione entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento, la comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate consecutive di pari importo, rispettivamente, entro le date del 31 ottobre 2018 e del 30 novembre 2018; il rimanente 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

a.1) relativamente a coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non risultano in regola con il pagamento delle rate, la condizione necessaria per poter accedere alla definizione agevolata è effettuare il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.

Pertanto, a tali soggetti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute; dopodiché invierà una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018 con l’accoglimento o il diniego dell’istanza di adesione. In caso di accoglimento  della domanda la comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari importo, rispettivamente, entro le date del 31 ottobre 2018 e del 30 novembre 2018; il rimanente 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

b) per i carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente la comunicazione di accoglimento o diniego dell’istanza di adesione entro il entro il 30 giugno 2018.

In caso di accoglimento, la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento che potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, da pagare, rispettivamente, entro il 31 luglio 2018, entro il 30 settembre 2018, entro il 31 ottobre 2018, entro il 30 novembre 2018 e, infine, l’ultima entro il 28 febbraio 2019.

Sia per i carichi sub. a) e a.1) che sub. b), la comunicazione diniego dell’istanza di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione conterrà le specifiche motivazioni di legge che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella predetta istanza.

La richiesta di rottamazione non deve necessariamente riguardare la totalità degli importi rottamabili ben potendo il soggetto, in presenza di più carichi suscettibili di definizione agevolata, scegliere di limitare la richiesta di rottamazione solo ad alcuni carichi, ad esempio per carenza di liquidità a far fronte a tutti i debiti iscritti a ruolo.

Il modello DA-2000/17 può essere presentato compilando l’apposito form on line “Fai D.A. te” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e accessibile direttamente dal proprio sito, oppure consegnato a mano allo sportello o spedito a mezzo PEC all’indirizzo della Direzione regionale di riferimento unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità. In ipotesi di presentazione dell’istanza di adesione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare apposita delega alla presentazione.

By | 2018-05-10T17:15:24+00:00 maggio 10th, 2018|News|