BUONI PASTO: NOVITÀ DAL 9 SETTEMBRE (Decreto MiSE n. 122/2017)

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 n. 122 sono ampliati i limiti di utilizzo dei Buoni Pasto.

In particolare, dal 9 settembre u.s., data di entrata in vigore del predetto Decreto, i Buoni Pasto possono essere spesi cumulativamente sino ad un massimo di otto.

Possono altresì essere utilizzati presso soggetti legittimati ad esercitare le seguenti attività: somministrazione di alimenti o bevande, mensa aziendale, vendita al dettaglio di generi alimentari sia in sede fissa che su area pubblica, agriturismo, ittiturismo, vendita al dettaglio dei prodotti alimentari da parte di aziende artigiane e della produzione industriale,  vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti del proprio fondo da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici.

Inoltre, tra le principali caratteristiche stabilite dall’art. 4 del Decreto MiSE, i Buoni Pasto:

– sono utilizzabili solo dal titolare ed esclusivamente per l’intero valore facciale;

– non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro;

– sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Si riporta, infine, il limite di esenzione fiscale e previdenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.u.i.r.) pari, per ciascun Buono Pasto emesso su base giornaliera, a € 5,29 per il buono in forma cartaceo ed € 7,00 per quello in forma elettronica. Il superamento del predetto limite di esenzione comporta, per la differenza attribuita, l’assoggettamento alle ritenute fiscali e previdenziali.

By | 2017-09-12T16:12:37+00:00 settembre 12th, 2017|News|