Contrasto alla povertà – Da oggi 1° dicembre 2017 possibile richiedere il Reddito di Inclusione c.d. «ReI»

Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 contenente “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione c.d. «ReI».

Ai sensi dell’articolo 25 del citato Decreto, il ReI può essere richiesto da oggi 1° dicembre 2017. Le istanze devono essere presentate presso i Comuni, o altri punti di accesso identificati dai Comuni stessi, compilando l’apposito modello di domanda predisposto dall’INPS e diramato con propria circolare n. 172 del 22.11.2017.

Il reddito di inclusione sostituisce il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione) dal 1° gennaio 2018.

***

In cosa consiste il ReI?

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

  • un beneficio economico.
  • una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio (art. 20 del D.Lgs n. 150/2015), ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione (art. 23 del D.Lgs n. 150/2015).

Lo stesso è erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.

Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa.

Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, pena l’applicazione delle sanzioni stabilite dallo stesso Decreto Legislativo n. 147/2017. Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU, volte a percepire in maniera illegittima la prestazione o ad aumentare l’importo della stessa.

Il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell’articolo 34, comma 3 del DPR n. 601 del 1973.

By | 2017-12-01T18:31:29+00:00 dicembre 1st, 2017|News|