I soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche, possono beneficiare in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale, dell’indennizzo di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 207/96, reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, commi 283 e 284).
REQUISITI E CONDIZIONI:
- aver compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57, se donne;
- al momento della cessazione dell’attività, risultare iscritti presso la Gestione Previdenziale dei Commercianti Inps per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori;
- aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
- aver riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa e aver ottenuto la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo (REA).
MISURA E DURATA DELL’INDENNIZZO:
- l’indennizzo, incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
- esso spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei Commercianti.