DAL 1.1.2019 L’INDENNIZZO INPS PER LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE DIVIENE UNA MISURA STRUTTURALE

I soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche, possono beneficiare in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale, dell’indennizzo di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 207/96, reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, commi 283 e 284).

REQUISITI E CONDIZIONI:

  • aver compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57, se donne;
  • al momento della cessazione dell’attività, risultare iscritti presso la Gestione Previdenziale dei Commercianti Inps per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori;
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
  • aver riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa e aver ottenuto la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo (REA).

MISURA E DURATA DELL’INDENNIZZO:

  • l’indennizzo, incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
  • esso spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei Commercianti.
By | 2019-06-27T11:49:36+00:00 giugno 21st, 2019|News|