Da quest’anno, come previsto dall’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, salgono a quattro i giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in specie per nascite e adozioni avvenute dal 1.1.2018).
Inoltre, ai sensi della medesima disposizione normativa, per il padre lavoratore dipendente è previsto un ulteriore giorno di congedo facoltativo da fruire in sostituzione della madre lavoratrice in astensione obbligatoria post partum, sempre che quest’ultima espressamente vi rinunci.
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Detti congedi sono pagati con un’indennità a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione giornaliera anticipata dal datore di lavoro e conguagliata all’interno del flusso Uniemens, salvo che si tratti di lavoratori per i quali il pagamento è effettuato direttamente da parte dell’INPS (es.: lavoratori domestici).
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne con un anticipo di almeno quindici giorni; se il congedo è richiesto in coincidenza della nascita, il preavviso si calcola prendendo a riferimento la data presunta del parto.