Dal “Jobs Act Autonomi” arriva il “Lavoro agile”

Il lavoro agile è disciplinato dal Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 c.d. Jobs Act Autonomi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 e in vigore dal giorno successivo. Di seguito, i tratti salienti:

Finalità – Il lavoro agile è stato previsto allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Definizione – E’ una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Modalità di esecuzione – La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Forma – E’ richiesta la stipula di un accordo scritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova che disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua, altresì, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Durata – L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni, salvo nel caso di disabili per i quali il termine di preavviso del recesso non può essere inferiore a 90 giorni.

Sicurezza sul lavoro – Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro – L’accordo disciplina l’esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali nel rispetto dell’art. 4 della l. n. 300/1970 s.m.i. e individua, altresì, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali che possono dare a luogo a sanzioni disciplinari.

Tutele del lavoratore – Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro, anche in itinere, nei limiti di cui al D.p.r. 1124/1965 s.m.i., e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

By | 2017-06-16T16:01:30+00:00 giugno 16th, 2017|News|