Dal 14 luglio 2018 nuove regole in vigore per il contratto a tempo determinato, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Dignità al D.Lgs. 81/2015, Capo III (Jobs Act):
1. Durata massima complessiva di 24 mesi (non più 36 mesi!) tra stesso datore e lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per effetto di una successione di contratti e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro (fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione dei contratti stagionali).
In particolare:
- fino a 12 mesi di durata il contratto a tempo determinato può essere stipulato liberamente senza causali;
- oltre i 12 mesi ma comunque fino a 24 mesi, invero, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
2. Massimo 4 proroghe (non più 5!) – Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi a prescindere da numero dei contratti.
In particolare:
- entro i primi 12 mesi di durata, può essere prorogato liberamente senza causali.
- oltre i 12 mesi ma comunque fino a 24 mesi, solo in presenza delle causali a) e b) di cui sopra che dovranno essere specificate nell’atto scritto.
3. Rinnovo solo con causali
Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo in presenza delle causali a) e b) di cui sopra che dovranno essere specificate nell’atto scritto.
4. Contributo addizionale in aumento
Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro dell’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
5. Eccezioni per i contratti a tempo determinato stipulati per attività stagionali
- i contratti tra medesime parti, per mansioni di pari livello e categoria legale, possono superare il limite dei 24 mesi per effetto di una successione di contratti e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
- possono essere prorogati o rinnovati senza le causali a) e b);
- non si applica il contributo addizionale.
6. Decorrenza applicazione nuove regole
- alle assunzioni a tempo determinato stipulate successivamente al 14 luglio 2018;
- ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato in corso al 14 luglio 2018.