Decreto Dignità: Nuove regole per il contratto di lavoro a termine

Dal 14 luglio 2018 nuove regole in vigore per il contratto a tempo determinato, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Dignità al D.Lgs. 81/2015, Capo III (Jobs Act):

1. Durata massima complessiva di 24 mesi (non più 36 mesi!) tra stesso datore e lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per effetto di una successione di contratti e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro (fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione dei contratti stagionali).

In particolare:

  • fino a 12 mesi di durata il contratto a tempo determinato può essere stipulato liberamente senza causali;
  • oltre i 12 mesi ma comunque fino a 24 mesi, invero, solo in presenza di almeno una delle seguenti causaliesigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

2. Massimo 4 proroghe (non più 5!) – Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi a prescindere da numero dei contratti.

In particolare:

  • entro i primi 12 mesi di durata, può essere prorogato liberamente senza causali.
  • oltre i 12 mesi ma comunque fino a 24 mesi, solo in presenza delle causali a) e b) di cui sopra che dovranno essere specificate nell’atto scritto.

 

3. Rinnovo solo con causali

Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo in presenza delle causali a) e b) di cui sopra che dovranno essere specificate nell’atto scritto.

 

4. Contributo addizionale in aumento 

Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro dell’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

 

5. Eccezioni per i contratti a tempo determinato stipulati per attività stagionali

  • i contratti tra medesime parti, per mansioni di pari livello e categoria legale, possono superare il limite dei 24 mesi per effetto di una successione di contratti e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
  • possono essere prorogati o rinnovati senza le causali a) e b);
  • non si applica il contributo addizionale.

 

6. Decorrenza applicazione nuove regole

  • alle assunzioni a tempo determinato stipulate successivamente al 14 luglio 2018;
  • ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato in corso al 14 luglio 2018.

 

By | 2018-07-20T11:29:59+00:00 luglio 20th, 2018|News|