DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017 (Art. 1 Decreto Legge n. 148/2017)

Il  Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (non ancora convertito in legge), al suo art. 1, disciplina la c.d. definizione agevolata 2017 di cartelle e avvisi di pagamento in base alla quale, coloro che hanno carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 (per nuovo termine di pagamento rate scadute o riammissione dalla precedente definizione agevolata) e dal 1.1.2017 al 30.09.2017 (nuova definizione agevolata), possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive previste in caso di tardato pagamento di ruoli per i crediti previdenziali.

Gli ammessi alla definizione agevolata dovranno, pertanto, provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato in rate: a) delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi; b) delle somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e rimborso spese per le procedure esecutive, nonché di spese di notifica delle cartelle di pagamento. La definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

In particolare, il citato art. 1 si rivolge ai seguenti destinatari prevedendo specifiche modalità di adesione alla procedura:

A) Rate scadute  – pagamento entro il 30 novembre 2017

I contribuenti che non hanno pagato la prima rata di luglio 2017 o quella di settembre 2017 – previste dalla prima definizione agevolata di cui all’art. 6 D.L. n. 193/2016 convertito, con modificazioni, con legge n. 225/2016 – potranno provvedere al pagamento delle suddette rate entro il 30 novembre 2017 senza perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata e senza oneri aggiuntivi e ulteriori comunicazioni all’Agente della Riscossione.

B) I riammessi alla rottamazione

Relativamente ai soli carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, i contribuenti che non sono stati ammessi alla prima “rottamazione” a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, potranno essere riammessi alla procedura di definizione agevolata. Tali contribuenti dovranno:

  • presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’Agente della riscossione;
  • pagare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate (il mancato, insufficiente o tardivo pagamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza);
  • pagare nel numero massimo di 3 rate di pari importo (scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018) gli importi rottamati.

C) Rottamazione cartelle 2017

I contribuenti che hanno carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono aderire alla definizione agevolata, presentando all’Agente della Riscossione entro il 15 maggio 2018 l’apposita dichiarazione. Tale facoltà può essere esercitata anche senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Il pagamento può essere effettuato in massimo 5 rate di pari importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Restano i confermati i benefici già previsti con la precedente rottamazione, vale a dire che la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero del carico, o dei carichi, oggetto della dichiarazione. Inoltre, l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Infine, al pari di quanto già precedentemente previsto, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.

By | 2017-11-17T15:10:49+00:00 novembre 17th, 2017|News|