Le FAQ del Ministero sulle nuove comunicazioni per lavoro accessorio (“voucher”)

Le FAQ del Ministero sulle nuove comunicazioni per lavoro accessorio (“voucher”)

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Con la nota n. 20137 del 02.11.2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito alcune risposte ai quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio sorti fra gli “operatori” in fase di applicazione della modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 185/2016 c.d. Decreto Correttivo del Jobs Act.

Fra i principali dubbi applicativi, a titolo esemplificativo è stato chiarito che:

 

    1. Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli (imprenditori o professionisti) possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;

 

    1. Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate, ad es. dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00, è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa;

 

    1. La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono (sono state individuate al riguardo specifiche ipotesi di variazione) e la sua mancanza dà luogo all’applicazione della relativa sanzione amministrativa;

 

    1. Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti;

 

    1. La sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione;

 

    1. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell’impresa ferma restando l’indicazione anche nell’oggetto della email del codice fiscale e della ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher.

 

 

 

 

By | 2016-12-12T13:47:11+00:00 novembre 2nd, 2016|News|