Il comma 10-bis, dell’art. 2 della L. n. 92/2012 (da ultimo modificato dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015 c.d. Jobs Act), così come introdotto dall’art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013 conv., con mod., dalla L. n. 99/2013, prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego c.d. NASpI.
Di seguito le peculiarità dell’incentivo:
Categorie di datori di lavoro interessati →Tutti i datori di lavoro privati
Categorie di lavoratori interessati →Lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI)
Misura dell’incentivo → L’incentivo consiste nella concessione, per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore, di un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua NASpI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto. La concessione del contributo è soggetta alla disciplina degli aiuti de minimis.
Esclusione dal beneficio economico → Il diritto al beneficio economico è escluso per i lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporti di collegamento o controllo.