Focus: le attuali modalità di comunicazione della chiamata del lavoratore intermittente

L’obbligo della comunicazione della chiamata del lavoratore intermittente da farsi ad opera del datore di lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, a seguito del riordino della disciplina dei contratti di lavoro attuata con il “Jobs Act”, è oggi disciplinata dall’art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Con specifico riguardo alle modalità di comunicazione della chiamata del lavoratore restano comunque confermate le indicazioni procedurali di cui al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 27 giugno 2013, con l’unica precisazione che, dal 1° dicembre 2016, tale comunicazione è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).  La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascuna lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In particolare, la comunicazione della chiamata deve essere effettuata in via telematica esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  1. attraverso il servizio informatico, effettuando la registrazione come aziende a Cliclavoro e inviando la richiesta di accreditamento alla sezione “Gestione Intermittenti” nell’area riservata. Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata anche per il tramite del proprio consulente del lavoro. Precisazione: per richiedere l’abilitazione al Ministero del lavoro è necessario inviare sul portale Cliclavoro i documenti di identità, sia per aziende che per consulenti, e la Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà, per i soli consulenti. Le aziende già registrate a Cliclavoro non dovranno effettuare nuovamente l’accreditamento.
  2. via email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, dopo aver scaricato il modello UNI intermittentePrecisazione: per utilizzare la casella di posta non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata.
  3. tramite SMS solo nel caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazionePrecisazione: l’invio tramite sms potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro, al numero 3399942256, e deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.
  4. altresì il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la App “Lavoro Intermittente” per consentire ai datori di lavoro di gestire in modo sempre più semplice e rapido la comunicazione della chiamata, per cui detta App, scaricabile dal portale Cliclavoro, è disponibile sia per smartphone che per tablet. Precisazione: l’azienda registrata a Cliclavoro, effettuato il login, inserisce nella sezione “Invia nuova comunicazione” il codice fiscale del lavoratore, le date di inizio e di fine della prestazione e il codice di comunicazione obbligatoria. Attraverso la App è anche possibile: ricercare le comunicazioni inserite; annullare le chiamate inviate; registrare il proprio numero mobile per consentire al Ministero del Lavoro di riconoscere chi inserisce le comunicazioni.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax dell’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente (ITL, prima DTL); in tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax e la ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.

By | 2017-04-19T11:50:30+00:00 aprile 19th, 2017|News|