Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 ha modificato l’art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972 estendendo, a decorrere dal 1 luglio 2017, vale a dire per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data, l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (c.d Split payment) ad un’ampia platea di soggetti.
Detto meccanismo, introdotto in recepimento della direttiva comunitaria 2006/112/CE quale misura volta a contrastare l’evasione fiscale, è già operativo dal 1.1.2015 nei confronti di determinati Enti Pubblici quali, ad esempio: Stato e organi dello Stato; Enti Pubblici Territoriali e Consorzi tra essi costituiti; C.c.i.a.a.; Istituti Universitari; ASL; Enti Ospedalieri; Enti Pubblici di Previdenza INPS, Fondi Pubblici di Previdenza, etc.
Oggi, quindi, per effetto delle modifiche normative introdotte, il c.d. Split Payment si applica altresì alle operazioni eseguite nei confronti dei seguenti soggetti:
a) Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2) c. c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n.1) c. c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n.1) c. c., dalle società di cui alle precedenti lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d), ovvero fra i soggetti di cui all’art.1, comma 2, della L.n.196/2009;
d) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Al riguardo, al fine di individuare con certezza i soggetti tenuti all’applicazione del c.d. Split Payment è intervenuto, dapprima, il Decreto Ministero Economia e Finanza del 13.07.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio u.s. e successivamente, in data 26 luglio u.s., la pubblicazione da parte dello stesso MEF degli elenchi definitivi per l’anno 2017 dei soggetti obbligati di cui alle precedenti lettere da a) a d).
In particolare, con specifico riguardo agli enti pubblici, il citato Decreto Ministeriale ha chiarito che l’obbligo si applica a tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fattura elettronica obbligatoria (articolo 1, comma da 209 a 214 della legge 244/2007), sì che, come precisato dal Mef in sede di pubblicazione degli elenchi definitivi, per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); inoltre – precisa ancora il Mef – nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.
Infine, sotto il profilo temporale, il citato Decreto ha altresì previsto che le nuove regole hanno efficacia in relazione alle sole fatture con esigibilità d’imposta successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto solo dal 25 luglio, facendo salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti per le fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° al 24 luglio.