L’inquilino che intende recedere dal contratto di affitto deve comunicare la propria volontà al proprietario per iscritto: così la Cassazione civile sez. VI del 27/09/2017 n. 22647, muta radicalmente l’orientamento espresso poco più di un anno fa.
In particolare, la Cassazione afferma che, nel caso del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi della L. n. 431/1998 per il quale l’art. 1, comma 4, richiede la forma scritta ad substantiam, e dunque a pena di nullità dello stesso, non può trovare applicazione il principio di libertà delle forme che, invero, vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per disposizione di legge.
Pertanto, secondo il nuovo orientamento della Corte, se il contratto di locazione deve avere la forma scritta, anche il recesso, per essere valido, dovrà necessariamente essere scritto.