Con il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581/2018 è stato prorogato l’incentivo a favore di tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano nel corso dell’anno 2019, giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani”, con un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione (c.d. NEET). Nel caso di giovani di età inferiore a 18 anni, questi devono aver assolto al diritto/dovere di istruzione e formazione.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’agevolazione è riconoscibile, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
- rapporti di apprendistato professionalizzante;
- rapporti di lavoro subordinato per i soci lavoratori di cooperativa.
L’incentivo spetta sia in ipotesi di assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.
ESCLUSIONI
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente
- ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto mancherebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET del giovane.
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060,00 euro su base annua, riparametrato su base mensile per dodici mensilità per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione. In caso di part-time l’importo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art.31 D. Lgs. n. 150/2015).
L’incentivo, infine, è soggetto alla disciplina degli aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 (incremento occupazionale netto, etc.).