Informativa per riconoscimento del c.d. premio alla nascita o all’adozione di minore (Legge di Bilancio 2017)

Dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Tale premio, non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/86.

Il premio è corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, a seguito di domanda della madre avente diritto; è concesso per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

Il premio è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del D. Lgs. n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie: possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007.

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della Legge  184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della Legge n. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 184/1983.

La richiesta va effettuata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante la data di parto presunto, o da autocertificazione della stessa madre attestante la data dell’avvenuto parto e le generalità del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo è necessario allegare alla domanda il provvedimento giudiziario o, in alternativa, indicare gli elementi che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento presso l’Amministrazione competente (sezione del Tribunale, data del deposito in cancelleria e relativo numero).

Ad oggi, non ha ancora fornito le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche. Ad ogni modo, come rassicurato dallo stesso Istituto con circolare n. 39/2017, non vi sarà alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

By | 2017-04-12T09:11:37+00:00 marzo 31st, 2017|News|