La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U n. 302 del 29 dicembre 2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ai commi da 910 a 914 dell’articolo 1, ha previsto che, a far data dal 1° Luglio 2018, i datori di lavoro o committenti saranno tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Pertanto, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (dipendente, co.co.co, socio di cooperativa ex L. n. 142/01), i datori di lavoro e i committenti non potranno più pagare la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore/collaboratore.
Per la violazione del predetto obbligo il legislatore ha previsto la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro. La firma apposta sulla busta paga, infine, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.