LEGGE DI BILANCIO 2018: Cambiano le modalità di corresponsione di retribuzioni/compensi ai lavoratori

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U n. 302 del 29 dicembre 2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ai commi da 910 a 914 dell’articolo 1, ha previsto  che, a far data dal 1° Luglio 2018, i datori di lavoro o committenti saranno tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pertanto, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (dipendente, co.co.co, socio di cooperativa ex L. n. 142/01), i datori di lavoro e i committenti non potranno più pagare la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore/collaboratore.

Per la violazione del predetto obbligo il legislatore ha previsto la sanzione amministrativa  di una  somma pecuniaria da 1000 a 5000 euroLa firma apposta sulla busta paga, infine, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

By | 2018-02-02T16:53:59+00:00 febbraio 2nd, 2018|News|