LEGGE DI BILANCIO 2018: L’obbligo della fatturazione elettronica

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U n. 302 del 29 dicembre 2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ha introdotto significative novità in materia di fatturazione elettronica.

In particolare, dal 1° gennaio 2019, è prevista l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria anche nell’ambito dei rapporti tra privati con contestuale abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Pertanto, dalla predetta data, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato, e per le variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.

In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse, la fattura s’intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997.

Invero, per le cessione dei beni e le prestazione di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabili in Italia, viene prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei relativi dati, fatta eccezione quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

Inoltre, nel descritto contesto di acquisizione elettronica dei dati, è previsto che l’Agenzia delle Entrate, nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni ammesse al regime di contabilità semplificata, predisporrà le dichiarazioni precompilate relative alle liquidazione periodica e annuale dell’IVA, la dichiarazione dei redditi e i modelli F24 recanti gli importi da versare, compensare o richiedere rimborso.

Infine, per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

***

Altra novità prevista dalla Legge di Bilancio 2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e le prestazioni di subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di appalto stipulato con la pubblica amministrazione, per le quali, dal 1° luglio 2018, entra in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, dalla suddetta data del 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati con modalità “elettronica”. Inoltre, tali acquisti sono deducibili ai fini dell’imposte sui redditi e detraibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto solo se il pagamento è effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate legalmente emesse.

By | 2018-01-12T16:46:22+00:00 gennaio 12th, 2018|News|