NOVITÀ DECRETO LAVORO (D.L. N. 48/2023) –NUOVO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE PER ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 01.06.2023 AL 31.12.2023

NOVITÀ: incentivo, per una durata di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali, con riferimento a nuove assunzioni effettuate dal 01.06.2023 al
31.12.2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante o di
mestiere, di GIOVANI per i quali ricorrano CONGIUNTAMENTE le seguenti condizioni: 1) che alla data
dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età (under 30); 2) che non lavorino e non siano inseriti
in corsi di studi o di formazione (c.d. «NEET»); 3) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nuove assunzioni effettuate nel periodo dal 01.06.2023 al 31.12.2023.

ESCLUSIONI: non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

CUMULABILITÀ: l’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo occupazione giovani under 36 e con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al
periodo di applicazione degli stessi.
In caso di cumulo con altro beneficio, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

FRUIZIONE: l’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive
mensili.

PROCEDURA: il datore di lavoro deve inviare all’Inps la domanda di fruizione dell’incentivo attraverso
apposita procedura telematica; l’Inps, entro 5 giorni, comunica la sussistenza di una effettiva disponibilità
di risorse per l’accesso all’incentivo. In presenza delle suddette risorse, al datore di lavoro viene assegnato
un termine perentorio di 7 giorni entro cui deve essere stipulato il contratto di lavoro che dà titolo
all’incentivo; entro i successivi 7 giorni, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del
contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini perentori, il datore di lavoro richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali
beneficiari. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto.

By | 2023-06-01T16:26:39+00:00 giugno 1st, 2023|News|