NUOVO “INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET” per le assunzioni di giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”

L’INPS con Circolare n. 48 del 19 marzo 2018 fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET, da parte dei datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovanitra il 1°gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Il presente incentivo, disciplinato nel Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 e,rettificato dal Decreto Direttoriale n.83/2018, è riconoscibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie, per le assunzioni effettuate nell’ambito del territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano) per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • contratti di lavoro subordinato per i soci lavoratori di cooperativa.

Sono invece escluse dal beneficio:

  • Assunzioni con contratto di lavoro domestico;
  • Prestazioni di lavoro occasionale;
  • Contratto di lavoro intermittente.
  • contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • trasformazioni a tempo indeterminato per i rapporti a ternine, in quanto mancherebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET del giovane.

 

L’agevolazione, laddove spettante, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo pari ad Euro:

  • 8.060,00 su base annua (riparametrato su base mensile per 12 mensilità);
  • 671,66 su base mensile;
  • 21,66 su base giornaliera.

In ipotesi di rapporti a tempo parziale, il massimale va ridotto in misura proporzionale.

Lo sgravio non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva, fatta eccezione per l’incentivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dalla Legge  n. 205/2017, arti.1, comma 100.

Per poter richiedere l’incentivo, il datore di lavoro deve:

  • essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispettare, fermi restando gli altri obblighi di legge, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’ incentivo può essere fruito alternativamente:

  1. nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, artt. 107, 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. In caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge;
  2. alle condizioni previste dall’art. 7 del Decreto direttoriale n. 3/2018 se sono superati i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

By | 2018-06-08T19:05:15+00:00 giugno 8th, 2018|News|