PESARO – 07/10/2016
A seguito di pubblicazione in G.U. ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 del D.M. n. 183/2016 avente ad oggetto il regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), scatterà, dal 12 aprile 2017, l’obbligo per i datori di lavoro e i dirigenti di denunciare al SINP, esclusivamente tramite canale informatico INAIL, anche gli infortuni sul lavoro con prognosi inferiore a 3 giorni che finora non erano soggetti a comunicazione alcuna.
La nuova denuncia, contenente i dati e le informazioni previste per fini statistici e informativi, ai sensi dell’art. 18, c. 1 lett. r) e c. 1-bis del D. Lgs. n.81/2008, andrà trasmessa:
per infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno e fino a tre giorni (escluso quello dell’evento);
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
per gli infortuni occorsi dalla data del 12 aprile 2017.
In caso di omessa comunicazione degli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni (escluso il giorno dell’evento), è prevista per il datore di lavoro e il dirigente, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 ad € 1.972,80 euro.