La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 21053 depositata in data 11.09.2017, ha affermato il principio secondo cui il mancato rispetto di disposizioni, anche di natura formale e non solo sostanziale, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, comporta la perdita del diritto agli sgravi contributivi con conseguente recupero dei contributi.
Si premette che ogni riferimento alla c.d. “626” deve intendersi, oggi, riferito alle norme contenute nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale, come è noto, ha integralmente abrogato il D. Lgs. n. 626/1994.
In particolare, con la sentenza in esame, è stato confermato il recupero dei contributi da parte dell’INPS nei confronti di una Società che aveva usufruito degli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 448/98 per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, pur non avendo comunicato né all’Ispettorato del Lavoro né alla USL (ora ASL) il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione c.d. RSPP (se non al verificarsi di un infortunio mortale).
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. h) della citata Legge n. 448/98, infatti, i predetti sgravi contributivi erano subordinati, tra le altre condizioni normative, anche all’osservanza delle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste, al tempo, dal D. Lgs. n. 626/1994.
Pertanto, proprio la mancata prova della comunicazione del nominativo del RSPP, rientrante fra le prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sancite, al tempo, dalla c.d. “626” da rispettare per la fruizione del beneficio, benché di natura formale (e non già sostanziale), ha comportato la revoca delle agevolazioni contributive con conseguente recupero dei contributi a carico della Società.