CONCORSO TRA ATTIVITA’ COMMERCIALE E DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA’: DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA PER DOPPIA ATTIVITA’

PESARO – 02/09/2016

Con sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che “il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione”. In tal caso “non opera il criterio dell’attività prevalente, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale (in tal senso Cass. n. 17076/2011)”.

In altre parole la corte di Cassazione, sulla scorta della interpretazione autentica fornita dal legislatore con l’art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010, conferma che laddove un soggetto persona fisica eserciti un’attività di lavoro autonomo con l’obbligo dei versamenti alla gestione separata (es: amministratore di società) e contemporaneamente un’attività d’impresa commerciale, agricola o artigiana che comporta altresì l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, esiste la doppia imposizione contributiva in capo a detto soggetto per l’esercizio delle due attività.


By | 2016-11-03T11:08:30+00:00 settembre 2nd, 2016|News|