CONGEDO DI MATERNITÀ: POSSIBILITÀ DI LAVORARE FINO AL NONO MESE DI GRAVIDANZA

La legge di bilancio 2019, in vigore dal 1^ gennaio 2019, consente alle lavoratrici in gravidanza di poter posticipare l’intero periodo di congedo obbligatorio a dopo l’evento del parto.

L’art. 1 comma 485 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 del Decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 (c.d. Testo Unico maternità/paternità) riconosce alle lavoratrici, “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso”.

CONDIZIONI
Per esercitare tale opzione, è necessario che “il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

By | 2019-10-03T09:54:34+00:00 ottobre 3rd, 2019|News|