IL CONTRATTO DI RETE FRA IMPRESE NELL’ATTUALE CONTESTO DI CRISI DI MERCATO

PESARO – 22/09/2016

Nell’attuale contesto di crisi di mercato, quale naturale conseguenza del perdurare della congiuntura economica, sempre più sta crescendo fra le imprese l’esigenza di “unirsi” e sempre più, in tale ambito, sta diffondendosi una forma di collaborazione c.d. rete di imprese che, attraverso la realizzazione di un programma comune, consente alle imprese partecipanti di ottenere importanti vantaggi quali, ad esempio, mantenere la propria indipendenza e identità e, al contempo, incrementare la produttività e la competitività, conquistare nuovi mercati, razionalizzare i costi di gestione, ridurre i rischi.

***

Il contratto di rete può essere concluso tra due o più imprenditori per svolgere sulla base di un programma comune, varie attività quali: 1. Collaborare in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; 2. Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; 3. Esercitare in comune una più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. L’adesione al contratto d rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività (giuridica, tributaria, etc.) delle imprese che aderiscono all’accordo.

SCOPO: Accrescere, sia individualmente (cioè a livello della propria impresa) che collettivamente (cioè a livello delle imprese che fanno parte della rete) la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

VANTAGGI: Incrementare la produttività e la competitività, condividere conoscenze e competenze, conquistare nuovi mercati e internazionalizzarsi, razionalizzare i costi di gestione e ridurre i rischi operativi, agevolare l’accesso al credito, la codatorialità dei dipendenti.

Le imprese possono scegliere tra due tipi di rete “RETE-CONTRATTO” o “RETE-SOGGETTO”, anche dando vita in una prima fase alla rete- contratto per poi giungere alla rete-soggetto.

RETE-CONTRATTO: non ha soggettività giuridica; non ha autonomia patrimoniale; non ha soggettività tributaria ma può richiedere il codice fiscale Ha autonomia patrimoniale. Il Fondo patrimoniale e l’istituzione dell’Organo di gestione comune sono facoltativi. L’Organo di gestione comune, se istituito, agisce in nome e per conto dei partecipanti.

RETE – SOGGETTO: ha soggettività giuridica che si acquista con l’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del Registro Imprese ed è dunque soggetto giuridico distinto dalle imprese; ha soggettività tributaria ed è dunque soggetta a IRES, IRAP e IVA; è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed è tenuta a richiedere il numero di partita iva. Il Fondo patrimoniale e l’istituzione dell’Organo di gestione comune sono obbligatori. L’Organo di gestione comune agisce in nome e per conto della rete.

RESPONSABILITA’: Nei rapporti interni, se un’impresa partecipante alla rete non adempie agli obblighi posti a suo carico è responsabile nei confronti delle altre imprese. Nei rapporti esterni verso terzi, invece: se si tratta di rete-contratto, ciascuna impresa risponde in via autonoma con il proprio patrimonio, anche se vi è il fondo patrimoniale, e gli effetti delle operazioni dell’organo comune ricadono nella sfera giuridica dei partecipanti; se si tratta di rete-soggetto, per le obbligazioni contratte dall’organo comune, i terzi si rivalgono sul fondo comune; se l’Organo di gestione comune ha agito per conto e nell’interesse di un’impresa, questa risponde in solido con il fondo; i creditori particolari di un’impresa non possono rivalersi sul fondo comune.

FORMALITA’ E ADEMPIMENTI: 1. Forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2. Registrazione all’Agenzia delle Entrate; 3. Iscrizione del contratto nel Registro Imprese (per rete-contratto: nella sezione del R.I. in cui è iscritta ciascuna impresa; per rete- soggetto: nella sezione ordinaria del Registro Imprese); 4. Adempimenti fiscali – contabili, ove previsti.

By | 2016-11-03T11:08:30+00:00 settembre 22nd, 2016|News|