DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016 E SUCCESSIVO DECRETO INTERMINISTERIALE)

PESARO – 07/05/2016

È in corso di pubblicazione in G.U., il Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, avente ad oggetto il tema delle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato e disciplinate della Legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016).

L’art. 1, comma 182 della Legge n. 208/2015, determina, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabilela cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il Decreto interministeriale all’art.2 chiarisce che i criteri di misurazione dei predetti incrementi di cui al comma 182 debbano essere previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) in maniera tale che siano verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. In pratica, il datore di lavoro deve essere in grado di fornire prova che il risultato programmato sia stato effettivamente raggiunto dal dipendente. Solo in tal caso, quindi, sarà legittimo applicare il beneficio della detassazione al 10% del premio di risultato erogato al lavoratore.

Requisiti del lavoratore e presupposti per poter beneficiare del regime fiscale agevolato:

avere in essere un rapporto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro subordinato, nel settore privato (esclusi quindi i titolari dei redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente);
aver percepito nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di importo non superiore a euro 50.000 da verificarsi in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere;
depositare, a cura del datore di lavoro, il contratto collettivo (aziendale o territoriale) entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità su modello ministeriale all’uopo predisposto.

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, il limite massimo dell’importo sul quale applicare l’imposta sostitutiva è pari ad Euro 2.000 lordi.

Detto limite è innalzato a Euro 2.500 per le aziende che scelgano di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in base alle modalità stabilite all’art.4 del Decreto interministeriale.

By | 2016-11-03T11:17:42+00:00 maggio 7th, 2016|News|