Prime indicazioni operative per le comunicazioni (voucher)

Pesaro, lì 20/10/2016

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), con la circolare n. 1/2016 del 17.10.2016, ha fornito le prime indicazioni operative circa i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio, previsti dal D. Lgs. n. 185/2016 (correttivo del Jobs Act).

In particolare, l’Ispettorato comunica l’istituzione di nuovi indirizzi di posta elettronica appositamente creati ai quali i Committenti, a decorrere dal 17 ottobre u.s., sono tenuti a comunicare le relative prestazioni di lavoro accessorio (in base alla sede territorialmente competente).

In base ai contenuti della citata circolare, viene confermato l’obbligo della comunicazione preventiva di inizio attività all’INPS e relativa modalità di effettuazione che tutti i Committenti dovranno continuare a trasmettere tramite portale INPS.

Le comunicazioni all’INPS e alla DTL, infatti, si cumulano in quanto devono essere entrambe effettuate. Confermate pertanto anche la maxisanzione per lavoro nero in assenza di comunicazione preventiva all’INPS, e la sanzione amministrativa da € 400 a € 2400 per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione alla DTL.

Viene altresì confermato che l’obbligo di comunicazione alla competente Direzione Territoriale del Lavoro è riferito esclusivamente ad imprese e professionisti (non anche a privati) e deve essere effettuato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione per ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.

Viene invece precisato il contenuto della e-mail alla DTL la quale, sia nell’oggetto che nel testo, dovrà riportare, oltre ai dati previsti per legge, anche la ragione sociale e codice fiscale del committente.

By | 2016-11-04T16:34:53+00:00 ottobre 20th, 2016|News|