ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE DI STABILITA’ 2016

PESARO – 30/01/2016

La legge di Stabilità 2016 ha riproposto, per il corrente anno, l’esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato, riducendolo sia in termini di durata che di importo. In particolare:

MISURA DEL BENEFICIO

– spetterà ai datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di assunzione (e non più di 36 mesi);

– sarà riconosciuta in misura pari al 40%del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (e non più del 100%);

– sarà concessa nel limite massimo complessivo di euro 3.250,00 su base annua (e non più di euro 8.060,00).

CONDIZIONI PER L’ACCESSO

Il lavoratore:

Non deve eseere stato occupato nei 6 mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro

Non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 01.10.2015 al 31.12.2015 con il datore di lavoro richiedente il beneficio, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, nonché facenti capo al datore di lavoro medesimo anche per interposta persona

Non deve aver usufruito presso lo stesso datore di lavoro, della predetta agevolazione ovvero del beneficio previsto dalla Legge n. 190/2014 di cui all’art. 1, comma 118.



Il datore di lavoro:

Sia in regola con il versamento degli obblighi previdenziali e assistenziali (durc) e non abbia violato norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro

Rispetti gli accordi o Ccnl, anche regionali, territoriali o aziendali

Rispetti il diritto di precedenza all’assunzione di lavoratori che abbiano esercitato nei termini il diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato

Non siano interessati da sospensioni presso l’unità produttiva di assunzione e, in caso affermativo, che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse da quelli presenti in azienda

Non presenti elementi di relazione (assetti proprietari coincidenti, rapporti di controllo e/o collegamento) con il datore di lavoro che ha licenziato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore da assumere

By | 2016-11-03T11:25:17+00:00 gennaio 30th, 2016|News|