Esonero Contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato: Circolare INPS n. 57 del 29/03/2016

PESARO – 02/04/2016

L’INPS con la Circolare n. 57 del 29.03.2016 fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), in caso di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Viene chiarito che il beneficio, riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni, ad eccezione per il lavoro domestico, apprendistato e intermittente.

Condizioni:

a) gli assunti non devono essere stati occupati nei 6 mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro;

b) gli assunti non devono aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 01.10.2015 al 31.12.2015 con il datore di lavoro richiedente il beneficio, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, nonché facenti capo al datore di lavoro medesimo anche per interposta persona;

c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 118 della Legge n. 190/2014.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio decorrente dalla data di assunzione o trasformazione del lavoratore da effettuarsi nel periodo temporale compreso tra il 01.01.2016 e 31.12.2016.

La misura dell’esonero riconosciuto, pari al 40% del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), non potrà eccedere il limite massimo annuo complessivo pari a euro 3.250.

Nella Circolare in oggetto, viene inoltre indicata la modalità di recupero dei contributi previdenziali versati in eccedenza per le predette assunzioni/trasformazioni, relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016, esclusivamente attraverso i flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016. Detti contributi saranno quindi recuperati tramite modello F24 del 16 maggio e/o 16 giugno 2016.

By | 2016-11-03T11:18:59+00:00 aprile 2nd, 2016|News|