ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART.1, COMMA 178, L. N. 208/2015) – INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO N. 17/2016

PESARO – 27/06/2016

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20 maggio 2016, risponde all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), in merito alla possibilità di fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 c.d. Legge di Stabilità 2016 (sgravio biennale) in riferimento a lavoratori per i quali sia già stata concessa l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 118, L. n. 190 /2014 c.d. Legge di Stabilità 2015 (sgravio triennale) in virtù di una precedente assunzione a tempo indeterminato con altro datore di lavoro.

Il Ministero, in risposta al quesito avanzato, afferma che sia possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1, L. n. 208/2015, entro il limite previsto dei 24 mesi, “a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.”

By | 2016-11-03T11:10:12+00:00 giugno 27th, 2016|News|