PESARO – 30/09/2016
Le modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 (art. 49, comma 3) in materia di “voucher” riguardano esclusivamente la comunicazione obbligatoria da farsi preventivamente all’inizio della prestazione di lavoro accessorio e la sanzione amministrativa correlata, in stretta somiglianza con quanto già previsto e in essere per il lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”).
In particolare, detta comunicazione obbligatoria andrà effettuata alla sede territoriale competente Ispettorato Nazionale del Lavoro (superata l’attuale comunicazione all’Inps), almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, mediante sms o posta elettronica (sarà emanato apposito decreto ministeriale) e avrà ad oggetto:
– per i Committenti imprenditori non agricoli o professionisti, dati anagrafici o codice fiscale del prestatore; luogo, giorno e ora di inizio e fine prestazione;
– per i Committenti imprenditori agricoli, attesa la peculiarità del settore, dati anagrafici o codice fiscale del prestatore; luogo, giorno e durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Sanzione amministrativa: Da € 400 a € 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 D.L.gs n. 124/2004.