INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI NASPI

Tra gli incentivi previsti dalla vigente normativa vi è l’incentivo per i datori di lavoro privati che assumono soggetti percettori della c.d. NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) di cui all’art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012 modificato, da ultimo, dal D. Lgs. n. 150/2015 (c.d. Jobs Act).

 Tipologie contrattuali incentivate

L’incentivo spetta per:

  1. assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
  2. trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di rapporti a termine già instaurati con lavoratori, titolari di indennità NASpI, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza dell’occupazione a tempo determinato.

Misura dell’incentivo

L’incentivo consiste nella concessione, per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore, di un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua NASpI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto.

Esclusione dal beneficio economico

Il diritto al beneficio economico è escluso per i lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporti di collegamento o controllo.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’incentivo, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art.31 D. Lgs. n. 150/2015).
  • rispetto della disciplina degli aiuti “de minimis”.

 

By | 2019-11-29T16:43:52+00:00 novembre 29th, 2019|News|