LE NUOVE MODALITÀ “TELEMATICHE” PER LA COMUNICAZIONE DI DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE (E REVOCA) – MODALITÀ OBBLIGATORIE DAL 12 MARZO 2016

PESARO – 19/02/2016

Dal prossimo 12 marzo cambieranno le modalità di comunicazione delle dimissioni e della  risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro, ed eventuale revoca delle stesse, come previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 (c.d. Jobs Act).
In particolare, il lavoratore dipendente, in caso di: 1. Dimissioni – 2. risoluzione consensuale – 3. revoca di tale volontà, sarà tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria decisione esclusivamente tramitecompilazione “telematica” del “modulo recesso del rapporto di lavoro/revoca”, pena l’inefficacia dell’atto stesso.

Il lavoratore interessato potrà scegliere se farsi assistere o meno da un soggetto abilitato (Patronato, Organizzazioni sindacali, Enti bilaterali, Commissioni di certificazione), per poter correttamente adempiere alla nuova procedura.

 

Modalità di compilazione e invio del “modulo”
Il lavoratore assistito dovrà: Il lavoratore non assistito dovrà:
1)      recarsi da un soggetto abilitato; 1)      richiedere, se non ancora in suo possesso, il codice PIN dispositivo all’Istituto INPS;
2)      accedere al portale http://www.lavoro.gov.itnell’apposita sezione, con il supporto del soggetto abilitato; 2)      effettuare la registrazione sul portale cliclavoro http://www.cliclavoro.gov.it;
3)      far compilare il form on-line al soggetto abilitato; 3)      accedere autonomamente, al portale http://www.lavoro.gov.itnell’apposita sezione;
4)      far firmare digitalmente il modulo al soggetto abilitato; 4)      compilare il form on-line e salvare il modulo;
5)      far trasmettere al soggetto abilitato, per proprio conto, il modulo di dimissioni/risoluzione/revoca al datore di lavoro e alla DTL competente. 5)      trasmettere telematicamente il modulo di dimissioni/risoluzione/revoca al datore di lavoro e alla DTL competente.

 

 

In entrambi i casi il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella pec, così come la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica nel proprio “cruscotto” dove sarà possibile visionare il modulo stesso.

Detti moduli, consultabili dal datore in sola lettura, saranno dotati di un codice identificativo e data di trasmissione.

Il lavoratore potrà revocare le dimissioni/risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.

 

Casi non soggetti all’obbligo della nuova procedura di dimissioni/risoluzione/revoca
  • Dimissioni/risoluzione consensuale dilavoratrici in gravidanza e lavoratrici madri / lavoratori padri fino al 3° anno di vita del bambino, i quali continueranno a seguire il consueto iter procedurale per la convalida delle dimissioni stesse presso la D.T.L.
  • Dimissioni/risoluzione consensuale da parte dilavoratori domestici
  • Dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nellesedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. o avanti alle commissioni di certificazione ex art. 76 D. Lgs. n. 276/2003
By | 2016-11-03T11:23:54+00:00 febbraio 19th, 2016|News|