MISURA DELL’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO NASPI.

PESARO – 18/04/2016

L’art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, modifica l’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, riducendo la percentuale dell’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori che fruiscono dell’indennità Naspi.

In base alla nuova disposizione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Naspi, è concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del 50%.

La restante somma, pari al 30% dell’indennità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, verrà versata dall’IINPS all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), volta a finanziarie il Fondo Politiche Attive del Lavoro, di cui all’art. 1, comma 215, della legge n. 147/2013.

La fruizione dell’incentivo di cui all’art. 2, comma 10 bis, della legge n.92/2012, subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”, è compatibile, nonché cumulabile, con un’altra forma di incentivo all’occupazione, quale l’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ma, a differenza di quest’ultimo beneficio, non spetta qualora l’assunzione di un lavoratore beneficiario del trattamento Naspi costituisca attuazione di un obbligo di legge o di contratto di lavoro” (Cfr. Circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016).

By | 2016-11-03T11:11:55+00:00 aprile 18th, 2016|News|