Obbligo per l’utilizzatore della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati impiegati nell’anno 2015 – scadenza al 31 gennaio 2016

PESARO – 15/01/2016

Le aziende che nell’anno 2015 hanno impiegato lavoratori con contratto di somministrazione per il tramite di Agenzie sono tenute a comunicare alle R.s.u o R.s.a o, in mancanza, alle Oo.ss, il numero e la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.



Tale comunicazione periodica deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2016, salvo un più ampio termine eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3.7.2012 prot. n. 37/12187 e successivo interpello del 22 novembre 2012 n. 36).

Quadro normativo

La normativa di riferimento del predetto obbligo è ora contenuta nell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) il quale, a decorrere dal 25 giugno u.s., ha espressamente abrogato l’intero Capo I “Somministrazione di lavoro” del D.lgs. 276/2003 (c.d. Decreto Biagi) ivi compresa, dunque, la disposizione di cui all’art. 24, comma 4, lett. a) e b).

Da ciò ne consegue che, da un lato, per la comunicazione periodica, oggetto della presente, la nuova norma non prevede più l’obbligo di indicare i motivi della stipula dei contratti di somministrazione, mentre, dall’altro, tenuto conto che la comunicazione preventiva– precedentemente prevista dalla lett. a) del comma 4 dell’art. 24 D.Lgs. 276/2003 ora abrogato – non risulta più contemplata nella nuova disposizione normativa, l’obbligo di comunicare preventivamente alle R.s.u o R.s.a o, in mancanza, alle Oo.ss, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione per la legge non sussiste più.

Resta ferma la necessità di verificare le disposizioni eventualmente dettate in merito dalla contrattazione collettiva di riferimento alla luce del mutato quadro legislativo.

By | 2016-11-03T11:26:49+00:00 gennaio 15th, 2016|News|