SUPER AMMORTAMENTO: SALVO PROROGHE, ULTIMI MESI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

L’articolo 1 del c.d. Decreto Crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha ripristinato l’agevolazione della maggiorazione dell’ammortamento di beni strumentali nuovi (c.d. super ammortamento).

Il beneficio del c.d. super ammortamento si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene che determina un aumento della quota annua di ammortamento, o del canone annuo di leasing, fiscalmente deducibile.

 

MISURA DELL’INCENTIVO E SOGGETTI BENEFICIARI

Ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto del bene del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

Quanto ai beni, l’incentivo si applica ai beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia superiore o uguale al 6,5%.

L’agevolazione, infine, è esclusa per l’acquisto dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto come meglio specificati all’art. 164, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986).

 

PERIODO DI APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO

A normativa vigente, il beneficio interessa gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

By | 2019-10-11T17:27:06+00:00 ottobre 11th, 2019|News|